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Non esponevano i prezzi o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati. È stata questa la violazione contestata a circa metà dei 35 distributori di benzina controllati dalla Guardia di Finanza di Lecce su tutto il territorio della provincia nel mese di agosto.
L’intervento delle fiamme gialle è stato portato avanti per accertare la trasparenza dei prezzi dei carburanti in un un periodo caratterizzato da innumerevoli spostamenti dovuti alle vacanze estive. Proprio per questo la Guardia di Finanza di Lecce ha controllato la corrispondenza dei prezzi alla pompa con quelli esposti sui cartelli sia per quanto riguarda la modalità self sia per il servito.

Dagli accertamenti eseguiti sono scaturite diverse violazioni e avviate altrettante sanzioni. In molti casi è stata anche riscontrata l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli stessi all’Osservaprezzi carburanti istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

L’attività di verifica della Guardia di Finanza proseguirà anche nelle prossime settimane nel settore dei combustibili per autotrazione.

BENZINAI, OBBLIGO ESPOSIZIONE PREZZI DAL PRIMO AGOSTO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una circolare per fornire maggiori chiarimenti sulle modalità di attuazione previste dal decreto ministeriale del 31 marzo 2023.

Modalità esposizione prezzi

Gli impianti situati lungo la rete autostradale faranno riferimento ai prezzi medi nazionali, mentre quelli al di fuori ai prezzi medi della regione/provincia autonoma di appartenenza. I prezzi saranno poi disponibili sul sito internet del Mimit.

Il cartellone dovrà essere esposto, ben visibile, all'interno dell'area di rifornimento. Dovrà inoltre seguire il seguente ordine dall'alto verso il basso

  • gasolio;
  • benzina;
  • GPL;
  • metano.

Per quanto riguarda l'orario, l'esercente dovrà esporre il cartellone:

  • entro le 10.30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle 8.30 o in caso di apertura 24 ore su 24;
  • entro le due ore successive per gli altri casi.

Vigilanza e sanzioni

L'articolo 8 del decreto ha specificato i casi in cui gli esercenti sono esonerati dall’aggiornamento del cartellone del prezzo medio. Non saranno quindi soggetti a sanzioni nei casi di: 

  • sospensione dell’attività di vendita (giorni festivi, riposo settimanale o "chiuso secondo la legislazione regionale di settore");
  • inattività del servizio telematico del Ministero, con relativa comunicazione sul sito Osservaprezzi o nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero.
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