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Sono arrivate in giornata le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla venticinquesima giornata di campionato Serie BKT.

Tra le varie sanzioni c'è un'ammenda per l'Unione Sportiva Lecce:

"DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 24 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 22-23 febbraio 2022 - Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Cosenza, Cremonese, Crotone, Lecce e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."

È la seconda ammenda consecutiva per la società salentina a causa del lancio di petardi e fumogeni: contro il Crotone il provvedimento fu di 5000 euro.

Prima della gara col Cittadella, la società, attraverso una nota ufficiale, aveva chiesto cordialmente alla tifoseria di non introdurre bengala; invito, evidentemente, non accolto.

"L’U.S. Lecce, a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, desidera rivolgere un accorato appello alla tifoseria giallorossa ad astenersi dall'introdurre, accendere e lanciare materiale pirotecnico di qualsiasi genere all’interno dello stadio.

Tali comportamenti, oltre a rappresentare un serio rischio e pericolo per la pubblica incolumità, comportano ingenti ammende a carico della società e possono ripercuotersi inevitabilmente sul regolare svolgimento della gara."

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