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Sono arrivate pochi minuti fa le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla settima giornata di Serie A:

"Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro; e, per avere infine, in due occasioni del secondo tempo, intonato un coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un petardo e cinque bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."

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