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Come riportato da Calcio&Finanza, a partire da ieri, lunedì 11 ottobre, sono entrate in vigore le nuove norme relative alle capienze per stadi e palazzetti, che prevedono un allentamento rispetto alle misure valide fino ad ora. A dare l’annuncio è stato il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali: “La capienza per gli impianti sportivi all’aperto sale al 75%, per quelli al chiuso al 60%”.

Questo provvedimento, in ogni caso, è valido per le zone del nostro Paese che sono collocate in “Zona Bianca”. Come al solito chi non ha effettuato il vaccino può comunque sottoporsi a un tampone che deve dare esito negativo nelle 48 ore precedenti l’incontro.

Ecco di seguito i dettagli del Decreto, i quali sono stati pubblicati dal Dipartimento dello Sport, che ha preso le decisioni in accordo con il Cts, in modo tale da chiarire ogni “In merito alle capienze il decreto dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60% della capienza massima consentita”.

In “Zona Gialla”, invece, la situazione cambia. In questo caso, infatti, la capienza consentita non può essere superiore al 50% per le competizioni e gli eventi all’aperto, e al 35% per quelli al chiuso. In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal sottosegretario di Stato con delega in materia di sport”.

Infine, in caso di mancato rispetto della legge. “Dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni”.

 

 

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