header logo

ll Chievo Verona “alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti… non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione o rateazione del debito”. A dirlo è il Tar del Lazio, nella sentenza depositata oggi con cui respinge il ricorso della società veronese.

Per i giudici amministrativi, infatti, “non è neppure ravvisabile alcuna disparità di trattamento in relazione all’ammissione del Chievo al precedente campionato”, e la decisione del Collegio di Garanzia “appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali e comunque non irragionevole”.

I giudici, premettendo che “il mancato rilascio della Licenza e la conseguente non ammissione al Campionato di serie B è motivato dal mancato versamento dell’IVA dovuta, relativa ai periodi di imposta 2014-2018, per i quali al 28 giugno 2021 la società risultava decaduta dal beneficio della rateazione”, hanno ritenuto che “alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, la società ricorrente non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito, ovvero atti provenienti dal soggetto creditore attestanti la regolarizzazione della situazione debitoria, ossia atti idonei a garantire con certezza le menzionate esigenze”.

Ciro e Michele, eroi senza tempo
Frosinone-Lecce 3-1: Abisso choc. Tesoro: "Non arbitri più il Lecce"