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L'attuazione della Legge regionale del 2013 impedisce l'esercizio delle sale da gioco, dunque non viene concessa l'autorizzazione, per luoghi che si trovano "ubicati in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”. La normativa sembrerebbe riferirsi tassativamente a luoghi aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico. Non sembra però che il suo articolo 7 includa nel novero dei cc.dd. 'luoghi sensibili' anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile). Questo in soldoni è quello che afferma il TAR di Lecce che sospende con ordinanza - fino alla trattazione di merito prevista per il 2 Ottobre - i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto la chiusura di una sala scommesse e Vlt, in quanto troppo vicina a un Centro di danza. I giudici evidenziano come tale Centro, "essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cc.dd. “siti sensibili” di cui all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013". Tanto, più, si legge ancora, che considerato pure che "il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e 'variabile' nell’organizzazione e nelle finalità (si pensi alle possibili modifiche statutarie, non soggette al controllo della P.A.), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti 'paralizzanti' dell’attività economica de qua, come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima". Insomma, si tratta di una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza in merito ad una materia di nuova applicazione. E questo grazie alla tenacia degli avvocati difensori della sala: Giuseppe Milli e Giovanni Calabro.
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