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Le decisioni del Giudice Sportivo

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo. 

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

fumogeni curva nord

Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

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