Università del Salento, il TAR conferma il concorso di Economia: esito legittimo
Respinto il ricorso del secondo classificato: nessuna irregolarità nella procedura per il posto di ordinario di Economia Applicata
Il concorso per il ruolo di professore ordinario di Economia Applicata presso l’Università del Salento è stato giudicato pienamente legittimo. A stabilirlo è stata la Seconda Sezione del TAR Lecce, che con una sentenza articolata ha confermato la correttezza dell’operato della commissione giudicatrice.
La vicenda nasce dal ricorso presentato dal docente classificatosi al secondo posto, con un distacco superiore ai quattro punti rispetto al vincitore. Il ricorrente aveva contestato diversi aspetti della procedura, chiedendo l’annullamento dell’esito del concorso bandito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Errori formali irrilevanti per la validità del concorso
I giudici amministrativi hanno rigettato uno dei principali motivi di ricorso, relativo alla presenza di alcuni errori materiali nella redazione di due verbali. Secondo il TAR, si tratta di imprecisioni prive di effetti sostanziali, che non incidono sulla correttezza del percorso valutativo seguito dalla commissione.
Valutazioni tecniche non sindacabili
La sentenza ha inoltre affrontato le contestazioni legate alla valutazione dei curricula dei candidati. Anche in questo caso, il TAR ha escluso profili di irragionevolezza, sottolineando come il punteggio attribuito al vincitore sia coerente con i criteri stabiliti dal bando.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: le valutazioni espresse dalla commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e, in assenza di evidenti errori o illogicità, non possono essere sostituite da una diversa interpretazione.
Le parole della difesa
Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Carlo Ciardo, difensore del controinteressato, che ha evidenziato come la pronuncia confermi la correttezza dell’intera procedura e ribadisca l’autonomia tecnica delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici:
Il chiaro dettato giurisprudenziale del TAR Lecce sancisce la correttezza dell’esito della procedura concorsuale riconoscendo l’irrilevanza di aporie meramente formali ed affermando che la sfera di discrezionalità tecnica che connota l’operato della commissione giudicatrice, in assenza di caratteri di illogicità o di travisamento ravvisabili ictu oculi, è sottratta al sindacato giurisdizionale. I principi enucleati dal giudice amministrativo assumono una rilevanza generale valevole per la più ampia materia concorsuale.

