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La Questura di Lecce ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di due cittadini stranieri, uno tunisino e uno montenegrino, entrambi con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e la salute pubblica.

Il cittadino tunisino, irregolare sul territorio, era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Lecce in seguito al provvedimento di espulsione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Lo straniero si era reso responsabile di danneggiamento, resistenza, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, detenzione abusiva di armi, lesioni personali e ricettazione. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino, da dove è stato rimpatriato nel suo paese di origine.

Il cittadino montenegrino, anch’esso irregolare sul territorio da anni, era stato rintracciato dalla Polizia di Stato durante una straordinaria attività di controllo del territorio. Lo straniero aveva precedenti in materia di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e reati contro la persona. Il Questore di Lecce ha emesso nei suoi confronti un ordine di trattenimento presso il Centro per i rimpatri di Bari, dove è stato condotto dal personale della Questura.

Cosa sono i provvedimenti di rimpatrio e perché vengono dati

I provvedimenti di rimpatrio sono degli atti amministrativi che ordinano l’allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero che non rispetta le condizioni di ingresso e soggiorno previste dalla legge. I provvedimenti di rimpatrio possono essere di due tipi: l’espulsione e il respingimento.

L’espulsione è il provvedimento che viene dato quando lo straniero si trova già sul territorio nazionale e viola le norme sull’immigrazione, ad esempio perché non ha un permesso di soggiorno valido, perché commette dei reati o perché costituisce una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. L’espulsione può essere disposta dal Prefetto, dal Questore o dal Giudice. Lo straniero espulso deve lasciare il territorio nazionale entro un termine stabilito dall’autorità che ha emesso il provvedimento, altrimenti può essere trattenuto in un centro di rimpatrio fino al suo allontanamento forzato.

Il respingimento è il provvedimento che viene dato quando lo straniero viene fermato al momento dell’ingresso sul territorio nazionale e non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, ad esempio perché non ha un visto, un passaporto o un motivo valido per entrare in Italia. Il respingimento può essere disposto dal Questore o dal funzionario di frontiera. Lo straniero respinto deve essere immediatamente ricondotto al paese di provenienza o a un altro paese che lo accetti.

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