Il TAR Lecce stoppa la Provincia di Brindisi: sulla localizzazione dei rifiuti decidono le Regioni
La Prima Sezione del TAR di Lecce annulla la delibera della Provincia di Brindisi: gli enti provinciali non possono introdurre criteri più restrittivi di quelli fissati dalla Regione per gli impianti di smaltimento dei rifiuti
Con una sentenza destinata a fare scuola a livello nazionale, la Prima Sezione del TAR di Lecce (Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi) ha stabilito un principio cardine nella gestione del territorio: le Province non possono modificare o inasprire i criteri regionali per la localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti. Il tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso proposto dalla società Formica Ambiente S.p.A., difesa dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto, annullando la delibera del Consiglio provinciale di Brindisi che introduceva nuovi vincoli territoriali.
Il caso: tra vincoli provinciali e veti regionali
La vicenda trae origine dalla richiesta di autorizzazione presentata da Formica Ambiente per la realizzazione (in ampliamento) di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti nel Comune di Brindisi. Nonostante un primo parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, il procedimento si era bloccato quando la Provincia di Brindisi, con la delibera n. 30/2025, aveva individuato nuove aree non idonee alla localizzazione di impianti, includendo proprio il sito prescelto dalla società. Di conseguenza, la Regione Puglia aveva respinto la richiesta di autorizzazione unica (PAUR), prendendo atto dei nuovi limiti provinciali.
La sentenza: "Esorbitate le competenze provinciali"
I giudici leccesi hanno condiviso integralmente le censure sollevate dalla società ricorrente, rilevando un chiaro vizio di incompetenza. Secondo il TAR, la Provincia di Brindisi ha "esorbitato dalle proprie attribuzioni", arrogandosi poteri che il Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) riserva esclusivamente all'ente regionale.
Mentre alla Regione spetta il compito di definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee attraverso il Piano Regionale dei Rifiuti, alla Provincia è attribuita una competenza meramente "attuativa". In altre parole, la Provincia può individuare materialmente le zone sul territorio, ma deve farlo nel rigoroso rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, senza poterne inventare di nuovi o più restrittivi.
Criteri "elastici" contro distanze fisse
Il TAR ha messo sotto la lente d’ingrandimento i criteri tecnici introdotti dalla Provincia, giudicandoli illegittimi e privi di adeguata istruttoria. La Provincia aveva infatti fissato distanze minime rigide:
- 6 km dai centri abitati per le discariche;
- 3 km dai cosiddetti "siti sensibili";
- Un'area buffer di 3 km dalle discariche preesistenti o contaminate.
Questi parametri numerici fissi sono stati ritenuti in aperto contrasto con il Piano Regionale, che prevede invece un "criterio elastico". La normativa regionale stabilisce infatti che la distanza minima di sicurezza debba essere valutata caso per caso in sede autorizzativa, basandosi su studi specifici (come quelli sull'impatto odorigeno) e non su meri automatismi chilometrici. Inoltre, la delibera provinciale è stata censurata per la mancanza di approfondimenti istruttori sulle reali caratteristiche e sulla conformazione del territorio interessato.
Stop alla sindrome NIMBY
La decisione ha una portata che trascende il caso specifico. Come sottolineato dall'Avv. Luigi Quinto, la disciplina nazionale mira a garantire livelli uniformi di tutela ambientale e a sottrarre le scelte localizzative alla cosiddetta sindrome NIMBY (Not In My Back Yard). "Spostare le scelte a un livello di governo superiore a quello provinciale," si legge negli atti, è fondamentale per evitare che veti locali impediscano la creazione di una rete impiantistica efficiente, necessaria per la sicurezza sanitaria e ambientale delle comunità.
Con l'annullamento della delibera provinciale, il TAR ha fatto cadere per "illegittimità derivata" anche il diniego regionale al progetto di Formica Ambiente, riaprendo di fatto la partita per l'autorizzazione dell'impianto.

