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Il Giudice sportivo ha comunicato i provvedimenti successivi alle gare della tredicesima giornata di Serie A: tra i club sanzionati figura anche il Lecce, per ben due volte.

Il motivo

La doppia multa è arrivata in seguito al lancio di fumogeni durante la partita, ma anche per “ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo”. Il totale di questa giornata, dunque, è di 7mila euro, che sommandosi a quelle precedenti fa salire la somma a 42mila euro.

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Le decisioni del Giudice Sportivo

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria. 

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo. 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo. 

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