Giudice Sportivo: ammenda al Lecce per lancio di petardi e fumogeni
Punito il comportamento della curva durante l'impegno casalingo contro l'Inter
Sono state diramate nel pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A. Nessuno squalificato per il Lecce, tuttavia i giallorossi risultano tra le società sanzionate per il comportamento dei propri sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere in un settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato due accendini nel recinto di giuoco e due fumogeni ed alcuni oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica semi- pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.