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Con il dpcm del 22 marzo, Palazzo Chigi ha optato per la sospensione di gran parte delle attività produttive e ha deciso di vietare ogni spostamento all’esterno del comune in cui ci si trova. Le risposte alle domande su cosa è lecito fare e cosa no.

È consentito uscire di casa?

Si deve evitare di uscire di casa, ma è consentito farlo in alcuni casi.

È sempre consentito farlo per “comprovate esigenze lavorative” e “per motivi di salute”. A queste si aggiungono le circostanze che proveremo a spiegarvi d’ora in avanti, punto per punto.

Prima, però, una precisazione: il governo, da quanto si evince dal nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti, ha adottato due diciture differenti per gli spostamenti all’interno del proprio comune (giustificati da quelle che vengono definite “situazioni di necessità”) e quelli all’esterno del comune (dovuti a ragioni di “assoluta urgenza”). Entrambi questi casi esulano dalle “comprovate esigenze lavorative” e dai “motivi di salute”: perciò, se vi spostate per lavoro o salute - sia che vi muoviate all’interno del comune sia che usciate dal comune - selezionate lavoro o salute.

Quali sono le “comprovate esigenze lavorative”?

Il termine ‘comprovate’ significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autocertificazione (scaricabile qua) o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Ricapitolando, è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Quali sono le “situazioni di necessità”?

Sono quelle che riguardano “l’acquisto di beni essenziali” all’interno del proprio comune. Il governo, nel suo vademecum, cita esplicitamente “fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia e beni necessari per la vita quotidiana”. In queste circostanze occorre comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il governo ricorda come, “senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti”.

Ne deriva che in città è possibile muoversi soltanto per le ragioni indicate in precedenza: lavoro, salute e situazioni di necessità.

E quali sono le “assolute emergenze”?

Sono quelle che, esclusi motivi di lavoro e ragioni di salute (sempre validi), consentono di uscire dal proprio comune. Fondamentalmente sono simili alle cosiddette “situazioni di necessità” che giustificano gli spostamenti all’interno del comune, ma sono un più rare. Se nel proprio comune si può uscire a fare la spesa, uscire dal proprio comune per fare la spesa è consentito soltanto se non vi è possibilità di farla all’interno del proprio comune.

In altre parole: è lecito uscire dal proprio comune per fare tutte le cose necessarie (ad esempio fare la spesa, comprare il giornale, portare il proprio animale dal veterinario) ma solo nel caso in cui non sia possibile farlo nel proprio comune.

Posso andare a correre al parco?

No, dal 21 marzo è vietato recarsi nei parchi. Lo ha stabilito l’ordinanza del ministero della Salute: è vietato “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”, così come è proibito “svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto”.

E quindi non posso più fare attività motoria all’aperto?

Non esattamente: il ministero della Salute ha specificato che “resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Da soli, vicino a casa e senza persone nel raggio di un metro, insomma.

È consentito utilizzare la bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria, anche in questo caso “in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

Mi trovo lontano da casa, posso farvi rientro?

Probabilmente si tratta della questione più complessa da decifrare. Il governo ha rimosso la dicitura “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, motivo per cui la risposta alla domanda è no. Rimane naturalmente consentito fare rientro a casa nel caso in cui la lontananza sia dettata da motivi di lavoro, di salute o da assolute emergenze. Non è consentito far rientro a casa per scelta, insomma.

Che cosa rischio se non rispetto le regole?

Nel caso di violazioni delle norme sugli spostamenti si rischia l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, ovvero le sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale. Attenzione, però: il ministero dell’Interno mette in guardia i trasgressori, avvertendo che “pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato”.

L'ammenda di cui si parla comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale?

Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.

Occorre sempre avere un’autocertificazione con sé?

Per uscire occorre compilare un’autodichiarazione (ecco nuovamente il link per scaricarla). Nel caso in cui non la si abbia con sé, tale certificazione potrà essere resa seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia incaricate di effettuare i controlli.

Che cosa succede se dichiaro il falso?

Una falsa dichiarazione è un reato. In particolare occorre fare riferimento all’articolo 495 del codice penale, che punisce questo genere di reato con “la reclusione da uno a sei anni”.

Ho qualche linea di febbre: posso uscire?

L’invito del governo è a essere responsabili e usare buon senso. In particolare, “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali”. Chi ha qualche linea di febbre, inoltre, è invitato a contattare il proprio medico curante, naturalmente via telefono.

Sono in quarantena: posso uscire nel quadro delle tre situazioni di necessità?

No, chi è in quarantena e chi è risultato positivo al virus non può uscire da casa per nessun motivo. Nel modulo di autocertificazione è obbligatorio dichiarare di “non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19”.

A scanso di equivoci, è opportuno specificare che il termine ‘quarantena’ indica la misura sanitaria imposta a soggetti risultati positivi o ai quali è stato ordinato di rispettare un periodo durante il quale non uscire di casa per nessun motivo. Quella che stanno vivendo tutti i cittadini che si trovano in Italia (caratterizzata dalle misure di contenimento del contagio che consentono di uscire per andare al lavoro, per situazioni di necessità o per spostamenti dovuti a motivi di salute) tecnicamente non si chiama quarantena: per evitare confusione sarebbe bene parlare di misure di isolamento o di distanziamento sociale.

Con il dpcm del 22 marzo quali attività sono obbligate a fermarsi?

Il governo ha imposto la sospensione a “tutte le attività produttive industriali e commerciali”, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al dpcm del 22 marzo. Le attività vengono divise secondo il codice Ateco. Tra quelle che possono proseguire ci sono (elenco non esaustivo, vedere link all’allegato per la lista completa): “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, “pesca”, “industrie alimentari e delle bevande”, “fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici”, “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti”, “ingegneria civile”, “manutenzione e riparazione di autoveicoli”, “commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco”, “trasporto aereo”, “servizi postali”, “alberghi e strutture simili”, “attività degli studi di architettura e d'ingegneria”, “servizi veterinari”, “attività dei call center”, “istruzione”.

Tutte le altre attività devono fermarsi?

Sì, a meno che siano in grado di adottare la modalità di lavoro agile o a distanza. Lo stabilisce l’art. 1, comma 1, lettera c) del dpcm 22 marzo, dove si legge che “le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.

Le attività devono fermarsi subito?

No, il governo ha deciso di lasciare quarantotto ore di tempo per organizzare la sospensione delle attività: nel decreto c’è scritto che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.

Fino a quando è in vigore il nuovo decreto?

Le misure sono in vigore fino al 3 aprile 2020.

Cambia qualcosa per i negozi già chiusi per il decreto dell’11 marzo?

Sì, perché la sospensione è stata prorogata fino al 3 aprile 2020. In precedenza la data stabilita era il 25 marzo 2020.

A livello individuale, cambia qualcosa?

Sì. Come già detto, dal 23 marzo, e fino al 3 aprile, è vietato “a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano” (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto, che recepisce in questo modo la precedente ordinanza dei ministri di Salute e Interno).

Ci sono eccezioni al divieto di spostarsi in un comune diverso?

Sì, l’abbiamo già detto ma è bene ripeterlo. È consentito nelle circostanze di “assoluta urgenza”. In sostanza, oltre alle comprovate esigenze lavorative e ai motivi di salute che sempre rappresentano motivo valido, di quelle situazioni necessarie ad acquistare beni di prima necessità che non possono essere reperiti nel proprio comune. Non si può insomma cambiare luogo in cui vivere.

È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel comune limitrofo?

Su questo punto il governo è chiaro: si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio comune. Nel caso in cui però questo non sia possibile (ad esempio perché il comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel comune di residenza o domicilio, o se il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel comune limitrofo, lo spostamento è consentito. Occorre naturalmente l’autocertificazione e rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita.

Posso decidere di far ritorno dove ho residenza, se questa si trova in un comune diverso?

No, non è più consentito. Nel decreto si legge che “sono soppresse” le parole ‘È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza’ contenute all’articolo 1, comma 1, lettera a) del dpcm dell’8 marzo 2020.

I transfrontalieri possono muoversi?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di residenza o domicilio?

No, gli spostamenti al di fuori dei comuni in cui ci si trova sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, per assoluta urgenza e per motivi di salute. Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza non costituisce più valida ragione.

È necessario procurarsi scorte di cibo?

No. Il governo ha assicurato che “si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili”.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile negli Allegati 1 e 2 che si trovano a questo link.

I centri commerciali restano aperti?

Sì, il governo ha stabilito che i centri commerciali restino aperti. Tuttavia alcune Regioni stanno agendo per conto proprio, imponendo orari diversi, così come alcune singole catene hanno optato per cambiare gli orari di apertura. Al momento risulta che VenetoFriuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Calabria abbiano deciso di chiudere i supermercati la domenica, e il Lazio adottando invece gli orari 8:30-19 nei giorni feriali e 8:30-15:00 la domenica.

Quali sono le attività di vendita di generi di prima necessità?

La lista è piuttosto lunga: rimane consentito, tra le tante casistiche contenute nell’Allegato 1 al decreto, il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, attrezzature per le telecomunicazioni ed elettrodomestici. Inoltre via libera al commercio di ferramenta e vernici, articoli igienico-sanitari, materiali ortopedici, articoli di profumeria e saponi e detersivi. Rimangono aperte anche le edicole e gli ottici. Funzionamento regolare anche per lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri.

Le farmacie chiuderanno?

Naturalmente no: le farmacie, così come le parafarmacie, sono aperte.

E i tabaccai?

Anche i tabaccai sono aperti come di consueto.

Fino a quando resteranno chiusi i negozi interessati dal decreto?

Fino al 3 aprile 2020.

Posso andare a bere un caffè al bar?

No. I bar, così come pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutte le altre attività dei servizi di ristorazione, sono chiusi. Rimangono aperte le mense e i “servizi di catering continuativo su base contrattuale”. Per capirsi, i servizi di ristorazione che riforniscono ad esempio le industrie.

Gli autogrill e le altre attività lungo le autostrade sono aperti?

Sì: il governo ha deciso che restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale. L’ordinanza del 20 marzo prevede tuttavia che questi esercizi “possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali”. Tra le altre novità c’è “la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri” e quelle di rifornimento carburante non su rete autostradale, cioè lungo le normali strade italiane. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti, “con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Posso andare a farmi tagliare i capelli?

No. Parrucchieri, barbieri ed estetisti rimangono chiusi.

Le banche e le assicurazioni sono chiuse?

No, banche e assicurazioni sono aperte.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti proseguono normalmente.

Posso portare a spasso il cane o altri animali da compagnia?

Sì, per le loro esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Via libera anche nel caso in cui occorra recarsi dal veterinario.

È consentito uscire di casa per andare a mangiare da parenti o amici?

No, è vietato. Non si tratta di uno spostamento necessario e per questo motivo non rientra tra quelli ammessi.

Posso andare a trovare i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è consentito. Occorre però prestare attenzione a non rappresentare un pericolo per gli anziani, la fascia maggiormente vulnerabile al virus.

Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

Le riunioni condominiali sono consentite?

Sono proibite le riunioni condominiali che si svolgano in presenza dei condomini. Sono consentite nel caso in cui avvengano con modalità a distanza, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

Qual è la norma in materia di turismo?

Il governo ricorda che sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività. Di fatto significa che è possibile soggiornarvi soltanto per spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, per assoluta urgenza e per motivi di salute.

Le strutture alberghiere sono autorizzate a erogare servizi di somministrazione e bar soltanto alle persone che vi siano alloggiate.

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

Sono previste limitazioni all’attività lavorativa di un autotrasportatore?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Colf, badanti e baby-sitter possono continuare a lavorare?

Sì.

Sono consentiti i lavori di riparazione nella casa in cui si dimora?

Sì, le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal dpcm dell’11 marzo 2020. Tali prestazioni lavorative possono essere svolte, a patto che siano indispensabili e non prorogabili.

Per approfondire:

Sul sito del governo è disponibile un vademecum con il quale, nei giorni scorsi, Palazzo Chigi ha cercato di fare ulteriore chiarezza su cosa è consentito fare e che cosa no.

Per ricostruire gli step che hanno portato alle misure attuali è possibile invece consultare il dpcm dell’8 marzo 2020, con il quale venivano introdotte misure per tutta la Lombardia e altre 14 province; il dpcm del 9 marzo 2020, con il quale tali misure venivano estese all’intero territorio nazionale; il dpcm dell’11 marzo 2020, con il quale è stato imposto il ‘lockdown’, cioè la sospensione fino al 25 marzo di gran parte delle attività sul suolo nazionale (scadenza successivamente prorogata al 3 aprile); l’ordinanza del 20 marzo 2020 del ministro della Salute che vieta, tra le altre cose, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici e regola l’attività motoria in prossimità della propria abitazione; l’ordinanza del 22 marzo 2020 dei ministri di Salute e Interno, con cui è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; il dpcm del 22 marzo 2020, cioè il decreto che impone la stretta sulle attività produttive e recepisce l’ordinanza del 22 marzo 2020 dei ministri di Salute e Interno.

Tutti questi documenti sono stati raccolti nella pagina web “Coronavirus, le misure adottate dal Governo” disponibile sul sito dell’esecutivo.

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