Ancora 3.000 euro di multa per il Lecce: ecco il motivo

Le motivazioni date dal giudice sportivo relative alla sanzione comminata alla squadra giallorossa
È appena stato diffuso il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo con le sanzioni relative alla 5ª giornata di Serie A. Tra i club sanzionati, è presente ancora una volta l'Unione Sportiva Lecce.
Le decisioni del Giudice Sportivo
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino e oggetti vari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due petardi che cadevano nella "zona cuscinetto"; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semipieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.