Il Giudice Sportivo multa il Lecce due volte: ecco il motivo

Le motivazioni date dal giudice sportivo sulle multe ricevute dalla squadra giallorossa
È appena stato diffuso il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo con le sanzioni relative alla 4ª giornata di Serie A. Tra le società più coinvolte c’è anche il Lecce, che non solo ha ricevuto la multa più salata della giornata, ma ha ricevuto anche una seconda multa dopo la partita contro il Cagliari. Ecco le motivazioni.
Le decisioni del Giudice Sportivo
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento; per avere, inoltre ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.