Giudice Sportivo: ammenda per il Lecce, ecco perché
Sanzionato il Lecce per il comportamento della sua tifoseria allo stadio Benito Stirpe
Sono state comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla scorsa giornata di Serie A. Sanzionato il Lecce per il comportamento della sua tifoseria allo stadio Benito Stirpe:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.