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Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla diciannovesima giornata di Serie A. Il comunicato:

Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)…

Il Giudice sportivo delibera:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Curva nord Lecce

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.

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